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Omicidio Dezio, la Corte d'Assise di Siracusa rinvia gli atti al pm

La Corte d’Assise di Siracusa con la sentenza di condanna per l’omicidio di Giuseppe Dezio, agricoltore 65enne avvenuto a Vittoria il 2 febbraio del 2016, ha stabilito di trasmettere gli atti al pubblico ministero di Siracusa, relativi alla testimonianza dell’ex generale Luciano Garofano, ai sensi dell’articolo 207, comma 2 del codice di procedura penale, cioè per "falsa testimonianza".

Il comma in questione recita "Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall’articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti".

L’articolo 372 del codice penale prevede che "Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni".

Nel corso del processo che ha visto la condanna a 22 anni di carcere ciascuno i fratelli Alessandro e Antonino Pepi - l’assoluzione per non avere commesso il fatto del fratello più piccolo, Marco ventinovenne, e del padre Gaetano che ha oggi 74 anni - la tesi della difesa della famiglia Pepi era quella che ad agire fosse stato solo Gaetano Pepi che perlatro si era addossato la responsabilità del delitto.

Tutta la famiglia Pepi era rappresentata dallo studio dell’avvocato Giuseppe Lipera del Foro di Catania. Un processo spigoloso in cui sono succedute testimonianze e consulenze che hanno coinvolto, per la difesa, appunto, anche l’ex comandante dei 'RIS' di Parma, il generale Luciano Garofano. Dezio venne ucciso con cinque fendenti al termine di una lite sorta per ragioni di vicinato. Le motivazioni che hanno spinto la Corte a rimandare gli atti al pm per la testimonianza di Garofano verranno esplicitate nelle motivazioni per il deposito delle quali è stato fissato il termine di 90 giorni. (AGI)

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