Siracusa

Lunedì 25 Novembre 2024

La Cassazione: via da Siracusa il processo al "poliziotto scomodo"

SIRACUSA. Il palazzo di giustizia di Siracusa   non è la sede adatta a garantire l'imparziale svolgimento del  processo nei confronti del dirigente della polizia Pasquale  Alongi, un poliziotto 'scomodò che ha testimoniato e denunciato  un clima di connivenza tra alcuni avvocati (Pietro e Giuseppe  Amara) impegnati anche nella politica locale, e certi pm  siracusani (Musco, Campisi e Rossi). Lo ha deciso la Cassazione  con un rarissimo verdetto di accoglimento della richiesta di un  imputato di ottenere il trasferimento del suo processo invocando  le norme sul «legittimo sospetto».   A carico di Alongi, la Procura di Siracusa ha aperto nove  procedimenti tra il 2010 e il 2011, tutti trasferiti a Messina  per intervento della Procura generale della Suprema Corte. Ora  la Sesta sezione penale della Cassazione, è intervenuta a  'traslocarè l'ennesimo processo ad Alongi ancora in corso a  Siracusa dove 'tuttò è contro di lui.  «Le piccole dimensioni degli uffici giudiziari di Siracusa -  scrive la Cassazione nella sentenza 18647 depositata ieri -  comporterebbero il necessario 'incrocio dei vari soggetti  coinvolti nel processo, con possibili riflessi negativi sulla  serenità e correttezza del giudizio; come vi è stata una  partecipazione di uno dei pm coinvolti nelle vicende 'de quò al  dibattimento, appare anche possibile che il sostituto Musco  possa vedersi obbligato, per questioni di organico, a  rappresentare l'accusa nel processo a carico di Alongi, pur ove  questi è denunciante e testimone a suo carico». Musco è sotto processo a Messina per concussione e Alongi è  testimone dell'accusa. Per la Cassazione, in questa situazione,  «vi è un rischio di seri condizionamenti o, comunque, di una  'immagine esternà di difficile sottrazione dell'organo  giudicante a condizionamenti obiettivi dovuti alla particolare  situazione ed in relazione allo specifico processo. Risultano  quindi le straordinarie condizioni, non altrimenti eliminabili,  che l'art. 45 cpp richiede per la remissione del processo ad  altra sede da individuarsi nel tribunale di Messina».     Tra gli atti depositati in Cassazione dalla difesa di Alongi  - e che la Suprema Corte ritiene privi del rischio di  «parzialità» dal momento che la pubblica accusa del processo di  Siracusa non li ha contraddetti - si fa presente che un pentito  di mafia (Blandino) «ha riferito di rapporti degli avvocati  Amara con ambienti giudiziari di Siracusa che consentivano loro  di conoscere con anticipo le misure cautelari a carico di  personale della polizia e di vantare tali stesse misure quale  successo personale, così lasciando intendere al collaboratore  una loro capacità di condizionamento». Lo stesso collaboratore  di giustizia ha riferito che gli Amara volevano danneggiare  Alongi per la sua attività quando era dirigente del  commissariato di Augusta e «anche nel suo caso avrebbero avuto  conoscenza anticipata di procedimenti a suo carico», e che  Giuseppe Amara «vantava i suoi rapporti con la Procura di  Siracusa utilizzandoli quale mezzo di pressione nel contesto  della politica locale, cui partecipava attivamente».

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