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Augusta, Consiglio sciolto per mafia: il Tar boccia ricorso

AUGUSTA. No alla sospensione degli effetti del decreto di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata. È quanto disposto la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che, riunitosi in camera di consiglio lo scorso 19 giugno, ieri ha reso nota l’ordinanza che rigetta la richiesta di sospensiva presentata con i ricorsi di sette ex consiglieri comunali Roberto Conti, Silvia Belfiore, Giulio Morello, Salvatore Ponzio, Agata Sortino, Francesco Sessa e Giuseppe Ramaci e dall’ex sindaco Massimo Carrubba.


E ha fissato per il 9 aprile dell’anno prossimo l’udienza sulla discussione nel merito del ricorso. Ma i giudici della prima sezione presieduta da Calogero Piscitello e composta da Angelo Gabbrici, relatore e Alessandro Tomassetti (consigliere) hanno anche disposto che, entro 60 giorni dalla comunicazione, l’amministrazione dell’Interno deve fornire loro gli atti su cui si basa la relazione del ministro, con la quale è stato richiesto al presidente della Repubblica lo scioglimento del consiglio comunale di Augusta e, in particolare, la relazione del prefetto di Siracusa 7 dicembre 2012, la relazione – o le relazioni - della commissione d’indagine nominata dal prefetto il precedente 29 agosto, nonché la relativa documentazione allegata. In sostanza i giudici vogliono capire se hanno un fondamento di verità le obiezioni sollevate nei due ricorsi dai ricorrenti secondo i quali il decreto di scioglimento era viziato da “evidenti errori, inesattezze, aspetti di illegittimità, irregolarità ed eccesso di potere per sviamento”. I magistrati hanno anche preso atto che il provvedimento di scioglimento dell’Ente, “per ingerenza della criminalità organizzata mafiosa (presuntivamente il clan Nardo di Lentini), è intervenuto poche settimane prima dalla conclusione naturale della consiliatura, sicché il pregiudizio per i ricorrenti – tutti consiglieri del Comune di Augusta, e dunque ormai comunque cessati dal mandato appare, allo stato, piuttosto di natura morale che correlato alla lesione del loro ius ad ufficium, e dunque riparabile per tale soltanto all’esito del giudizio di merito”.

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